Sez. 1, Sentenza n. 12544 del 22/09/2000 (Rv. 540372 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Offerte dopo l'incanto - Fase del cosiddetto rincaro - Disciplina - Art. 580 cod. proc. civ. - Applicabilità.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare - così come nella vendita di immobili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare - la fase che si apre con l'aumento del sesto è retta dall'ordinanza di vendita prevista dall'articolo 576 cod. proc. civ. come integrato dall'articolo 580 cod. proc. civ.; pertanto l'offerente deve prestare la cauzione e depositare la somma corrispondete approssimativamente alle spese di vendita nella misura fissata dal giudice.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 580 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)