Sez. 1, Sentenza n. 929 del 07/02/1984 (Rv. 433133 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DAL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - IGE ALL'IMPORTAZIONE - COTONE NAZIONALE - RIDUZIONE AL QUATTRO PER CENTO DELL'ALIQUOTA IGE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 267 DEL 1958 - FUNZIONE - SUA INVOCABILITÀ AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'IGE ALLA IMPORTAZIONE SUL PRODOTTO SIMILARE PROVENIENTE DA PAESE ADERENTE ALL'ACCORDO GATT - INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE SUDDETTA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DAL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - IGE ALL'IMPORTAZIONE - COTONE NAZIONALE - RIDUZIONE AL QUATTRO PER CENTO DELL'ALIQUOTA IGE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 267 DEL 1958 - FUNZIONE - SUA INVOCABILITÀ AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'IGE ALLA IMPORTAZIONE SUL PRODOTTO SIMILARE PROVENIENTE DA PAESE ADERENTE ALL'ACCORDO GATT - INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE SUDDETTA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La riduzione al quattro per cento dell'aliquota dell'IGE dovuta sul cotone nazionale, stabilita dall'art. 5 della legge 21 marzo 1958 n. 267, si ricollega all'esigenza di eliminare la sperequazione che, per effetto dell'aliquota unica introdotta dalla legge 12 agosto 1957 n. 757, si era venuta a determinare ai danni del cotone nazionale nei confronti di quello estero, e, pertanto, non è invocabile per conseguire una corrispondente riduzione dell'IGE all'importazione sul prodotto similare proveniente da Paese aderente all'accordo GATT di Ginevra del 30 ottobre 1947 (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295), tenendo conto che la suddetta norma è proprio diretta ad attuare, in applicazione del principio di parità di trattamento tributario fissato dall'art. 3 n. 2 (ora 4) di quell'accordo, una perequazione del carico fiscale sul prodotto nazionale e su quello importato, mediante un riferimento forfettario agli oneri gravanti sui due prodotti e senza che residui al giudice la possibilità di controllare se, nel caso concreto, l'indicata differenziazione delle aliquote dell'IGE realizzi effettivamente la parità di trattamento fiscale. Tale perequazione forfettaria, peraltro, manifestamente non pone la citata norma della legge del 1958 in contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, vertendosi in tema di scelte discrezionali del legislatore non interferenti sul principio dell'uguaglianza e della commisurazione dell'imposizione alla capacità contributiva. (V 96/82 Corte cost; (V 3923/76, mass n 382596; (V 10/75, mass n 373110; (V 1171/72, mass n 358732).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 10/03/1955, Legge 12/08/1957 num. 757, Legge 21/03/1958 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)