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Sez. L, Sentenza n. 3392 del 07/07/1978 (Rv. 392833 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE AL PARERE DI UNO DEI DUE CONSULENTI DIVERGENTE DA QUELLO DELL'ALTRO - ANALITICA CONFUTAZIONE DEI RILIEVI E DEGLI ARGOMENTI PROPRI DI QUEST'ULTIMO - OBBLIGO - INSUSSISTENZA - LIMITI - PRECISE CENSURE DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1978-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392833-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE AL PARERE DI UNO DEI DUE CONSULENTI DIVERGENTE DA QUELLO DELL'ALTRO - ANALITICA CONFUTAZIONE DEI RILIEVI E DEGLI ARGOMENTI PROPRI DI QUEST'ULTIMO - OBBLIGO - INSUSSISTENZA - LIMITI - PRECISE CENSURE DELLE PARTI.*

Il giudice di secondo grado, quando ritiene di dovere uniformare la propria decisione al parere di uno dei due consulenti tecnici che diverga da quello dell'altro, non e tenuto a compiere una previa analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno delle proprie conclusioni dal consulente tecnico dal quale dissenta, dovendosi tale confutazione ritenere nell'avere uniformato la pronuncia alle considerazioni suffraganti la consulenza condivisa. Peraltro, ove la parte abbia formulato critiche particolareggiate e circostanziate all'operato del consulente tecnico il cui parere e stato accolto e tali che se fossero state valutate avrebbero potuto indurre il giudice ad una decisione diversa da quella adottata, incorre nel vizio di omesso esame circa un punto decisivo della controversia il giudice che tali critiche non esamini. (Conf 2816/76, mass n 381561).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)