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Sez. 5 - , Sentenza n. 21581 del 07/07/2022 (Rv. 665326 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Dividendi distribuiti a fondo di investimento tedesco - Divieto di doppia imposizione - Art. 10, par. 2, della Convenzione Italia Germania - Interpretazione - Esenzione totale dall’imposta sostitutiva ex art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997 - Applicazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665326-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di imposta sui dividendi distribuiti ad un fondo di investimento residente in Germania - le cui quote o azioni siano state sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Italia, di cui agli artt. 9, comma 3, del d.lgs. n. 461 del 1997 e 6, comma 1, del d.lgs. n. 239 del 1996 - l'art. 10, par. 2, della Convenzione Italia-Germania per evitare le doppie imposizioni, va interpretato, secondo il canone della buona fede (ex art. 31 del Trattato di Vienna), nel rispetto dei principi della fiscalità comunitaria e internazionale e, segnatamente, del criterio della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi (ex art. 63, par. 1, del T.F.U.E.), nel senso che anche a tali dividendi (nel caso di specie per il 2003) si applica l'esenzione totale dall'imposta sostitutiva ex art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 461 citato, "ratione temporis" vigente.

Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 9, Decreto Legisl. 01/04/1996 num. 239 art. 6 com. 1, Tratt. Internaz. 18/10/1989 art. 10, Legge 24/11/1992 num. 459, Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 31, Legge 12/02/1974 num. 112, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)