Sez. 3, Sentenza n. 23426 del 22/05/2001 Cc. (dep. 08/06/2001) Rv. 219867 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Provvedimento decisorio emesso su ricorso ex art. 12 legge n. 217 del 1990 avverso il decreto di liquidazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio emesso sul ricorso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n. 217, il difensore o consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio può proporre avverso il decreto di liquidazione del compenso al tribunale o alla corte di appello, in mancanza di una espressa previsione di legge (l'art. 12 non prevede in tale ipotesi il ricorso per cassazione, né tale mezzo di impugnazione è contemplato nell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, cui fa rinvio l'art. 12 per quanto attiene al procedimento) e non vertendosi nell'ambito di applicabilità dell'art. 111 Cost. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che tale mezzo di impugnazione è previsto solo contro l'ordinanza che decide sul ricorso avverso il decreto reiettivo dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo il legislatore voluto assicurare un maggior grado di tutela in questo caso, diversamente da quanto previsto a tutela dell'interesse del difensore o del consulente rispetto alla liquidazione dei compensi agli stessi spettanti).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)