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Sez. 1, Sentenza n. 2099 del 21/03/2000 Cc. (dep. 20/04/2000) Rv. 215939 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Compenso al difensore o consulente tecnico - Decisione adottata dal tribunale o dalla corte d'appello competenti su ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione - Impugnabilità mediante ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215939-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In mancanza di espressa previsione di legge e considerato che non si verte nell'ambito di applicabilità dell'art.111 della Costituzione (in base al quale sono sempre ricorribili per cassazione le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale), è da escludere che sia suscettibile di ricorso per cassazione il provvedimento decisorio sul "ricorso" che, ai sensi dell'art.12, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n.217, il difensore o consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio può proporre avverso il decreto di liquidazione del compenso al tribunale o alla corte d'appello competenti.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)