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Sez. 6, Sentenza n. 125 del 12/01/1996 Cc. (dep. 01/03/1996) Rv. 204157 - 01

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti | Liquidazione del compenso - Ordinanza di rigetto dell'istanza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1996-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204157-01

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti

L'ordinanza con la quale venga rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura-decisoria contro il quale non è previsto nell'ordinamento nessuno specifico mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)