diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 38110 del 23/06/2003 Cc. (dep. 07/10/2003) Rv. 227152 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Infedeltà patrimoniale - Appropriazione indebita - Rapporto tra le due fattispecie - Specialità - Vantaggio compensativo - Nozione.
Stato
decisa il 2003-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227152-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ., introdotto dal D. Lgs 11 aprile 2002, n. 61, ha carattere speciale rispetto al reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 cod. pen., che, proprio per la sua natura generica, è inidoneo a tutelare il patrimonio societario dagli abusi degli amministratori, ed oggi anche dei direttori generali e dei liquidatori. Ne consegue che, per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina sui reati societari, non possono ritenersi depenalizzati i fatti appropriativi commessi in precedenza (nella specie per finanziare illecitamente partiti politici) sulla base della mera aspettativa che quegli stessi fatti fossero finalizzati a procurare un vantaggio per la società. Ed infatti, la disposizione del terzo comma del menzionato art. 2634 cod. civ. (secondo cui non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo) trova applicazione in presenza di vantaggi compensativi - effettivamente conseguiti o "fondatamente" prevedibili, sulla base di elementi certi e non meramente aleatori - dell'appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società, non essendo sufficiente la mera speranza o l'aspettativa di benefici futuri. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso delle parti private avverso la sentenza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca delle sentenze di condanna per appropriazione indebita sul rilievo che il profitto ingiusto, per il quale i fatti già giudicati erano stati commessi, sarebbe stato compensato da vantaggi derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo di società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)