Sez. 2, Sentenza n. 40921 del 26/10/2005 Ud. (dep. 10/11/2005) Rv. 232525 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Infedeltà patrimoniale - Appropriazione indebita - Rapporto di specialità reciproca tra le due norme.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (2634 cod. civ.) e dell'appropriazione indebita (646 cod. pen.) sono in rapporto di specialità reciproca. L'infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice "vantaggio" in luogo del "profitto". L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della "deminutio patrimonii" e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)