Sez. 5, Sentenza n. 55261 del 23/10/2018 Cc. (dep. 10/12/2018) Rv. 274606 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Giudizio direttissimo - Giudice monocratico - Modifica della contestazione - Attribuzione del reato al tribunale in composizione collegiale - Trasmissione degli atti a quest'ultimo - Necessità.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
In tema di giudizio direttissimo, il giudice monocratico, qualora ritenga di riqualificare il fatto in termini tali da farlo rientrare nella cognizione del tribunale collegiale, deve disporre la trasmissione degli atti in via "orizzontale" a quest'ultimo, ex art.33-septies, comma 1, cod. proc. pen., anche quando, a seguito della diversa configurazione, il reato rientra fra quelli per cui è prevista l'udienza preliminare. (In motivazione la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice monocratico aveva trasmesso gli atti al giudice per le indagini preliminari, tra l'altro privo di qualsiasi potere propulsivo, realizzando così una regressione non prevista del procedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 418 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)