Sez. 6, Sentenza n. 18756 del 16/04/2008 Ud. (dep. 08/05/2008) Rv. 239938 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Omessa statuizione nella sentenza di appello in ordine alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile - Procedura di correzione degli errori materiali in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
Non è rimediabile, in sede di legittimità, con la procedura di correzione degli errori materiali la mancata condanna, da parte del giudice di appello, dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che tale situazione si differenzia da quella nella quale detta omissione sia incorsa in una sentenza della Corte di cassazione, nella quale la correzione dell'errore materiale può essere disposta dalla Corte medesima, nell'osservanza della regola dettata dall'art. 130 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)