Sez. 5, Sentenza n. 35795 del 09/10/2025 Ud. (dep. 31/10/2025) Rv. 288730-01
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Rinuncia al mandato difensivo - Obbligo per il giudice di designare un difensore di ufficio - Sussistenza - Efficacia della nomina precedente fino alla assunzione dell’incarico del nuovo difensore - Conseguenze - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare tempestivamente all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., ma la mancata nomina di quest'ultimo, siccome è ancora efficace la nomina precedente finché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell'incarico e non sia decorso l'eventuale termine richiesto, non comporta la nullità degli atti successivi quando possa ritenersi comunque assicurata in concreto l'effettività della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità delle attività compiute dopo che l'originario difensore aveva rappresentato di rinunciare al mandato nel corso dell'udienza in quanto lo stesso, nelle more della comunicazione della rinuncia all'assistito, aveva
partecipato alla prevista attività processuale, ed il giudice aveva provveduto alla nomina del difensore d'ufficio per l'udienza successiva).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)