Sez. 2, Sentenza n. 37875 del 07/07/2023 Ud. (dep. 15/09/2023) Rv. 285025 - 01
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Rinuncia al mandato difensivo - Mancata nomina del nuovo difensore di fiducia - Obbligo del giudice di nominare tempestivamente il difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. - Sussistenza - Violazione - Nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen. - Ragioni- Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)