Sez. 3, Sentenza n. 41233 del 01/10/2024 Ud. (dep. 11/11/2024) Rv. 287167-01
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Rinuncia al mandato difensivo - Mancata nomina del difensore d'ufficio - Nullità - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
La rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina, circostanza cui consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, in pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia, oltre che l'imputato, nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino alla nuova nomina.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)