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Sez. 5, Sentenza n. 10438 del 13/01/2004 Ud. (dep. 05/03/2004) Rv. 228016 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Nuova figura di reato del falso in prospetto - Continuità normativa con la vecchia configurazione del reato di false comunicazioni sociali - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228016-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

La nuova figura di reato del falso in prospetto, prevista dall'art. 2623 cod. civ., nel testo introdotto dall'art.1 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, si pone in rapporto di continuità normativa con quella di false comunicazioni sociali, quale delineata dall'art. 2621 cod. civ. nel testo antecedente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 61 del 2002, atteso che la condotta attualmente qualificabile come falso in prospetto ben poteva costituire, in precedenza, modalità di attuazione del reato di false comunicazioni sociali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2623, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)