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Sez. U, Sentenza n. 25887 del 26/03/2003 Ud. (dep. 16/06/2003) Rv. 224608 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norma generale sostituita da norma speciale - Fatto commesso nella vigenza della norma generale - Punibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224608-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In tema di successione di leggi penali nel tempo, la punibilità di un fatto commesso nel vigore di una norma generale, che sia stata sostituita da una norma speciale, non costituisce applicazione retroattiva di questa, ma piuttosto ne esclude l'efficacia abolitrice per la porzione della fattispecie prevista dalla norma generale che coincide con quella della norma successiva, salvo che il legislatore con la medesima legge speciale stabilisca, in deroga alla disposizione dell'art.2, terzo comma, cod. pen., la non punibilità dei reati in precedenza commessi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)