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Sez. L, Sentenza n. 1037 del 18/02/1982 (Rv. 418905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - COMPORTAMENTO OMISSIVO ATTO AD IMPEDIRE L'IDENTIFICAZIONE DEGLI SCIOPERANTI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - COMPORTAMENTO OMISSIVO ATTO AD IMPEDIRE L'IDENTIFICAZIONE DEGLI SCIOPERANTI - LEGITTIMITÀ.*

Il diritto di sciopero, quale che sia la sua Forma di Esercizio e l'entità del danno arrecato, attese le genericità della sua nozione comune presupposta dall'art. 40 della Costituzione e la Mancanza di una legge attuativa di esso, ha solamente i limiti che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale nonché la libertà dell'iniziativa economica, cioè dell'attività imprenditoriale, che con la produttività delle aziende è concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini. Sotto tale secondo profilo, non è illegittima la Forma di sciopero attuata, oltre che la mancata prestazione dell'attività lavorativa per un certo numero di ore, con un comportamento omissivo (mancata timbratura del cartellino-orologio all'inizio dello sciopero e alla ripresa del lavoro) atto ad impedire l'identificazione degli scioperanti, giacché tale Forma è produttiva, anche sotto il profilo della eventuale possibilità (la cui concreta verificazione è stata, peraltro, esclusa nella specie) di pagamento di retribuzioni non dovute, di un danno che, colpendo unicamente il profitto dello imprenditore, pregiudica l'impresa nel suo aspetto di organizzazione gestionale e non nel suo aspetto di organizzazione istituzionale e riguarda la produzione e non la produttività dell'azienda. (V 568/81, mass n 411050; (V 711/80, mass n 404147).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)