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Sez. L, Sentenza n. 46 del 05/01/1984 (Rv. 432307 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - ILLEGITTIMITÀ - CONDIZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432307-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - ILLEGITTIMITÀ - CONDIZIONE - LIMITI.*

Le forme di interruzione o sospensione del lavoro parziali o temporanee (sciopero abnorme) sono illegittime solo quando importino pericoli, danni o alterazioni all'integrità e funzionalità degli impianti ovvero quando pregiudichino la produttività stessa della azienda, compromettendo, cioè, la stessa organizzazione istituzionale e la funzionalità dell'impresa. Pertanto, allorché sia motivatamente accertata, in Sede di merito, l'inesistenza di un danno incidente sulla produttività dell'azienda quale conseguenza dello sciopero abnorme attuato dai dipendenti, tale Forma di astensione deve essere ritenuta legittima e, correlativamente, antisindacale la reazione posta in essere dall'imprenditore al fine d'impedirne l'attuazione. (V 4757/82, mass n 422724; (V 2934/82, mass n 420839; (V 1037/82, mass n 418905; (V 568/81, mass n 411050; (V 711/80, mass n 404147; (Conf 4030/80, mass n 407943, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)