Sez. L, Sentenza n. 1550 del 30/05/1974 (Rv. 369694 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO - COMPENSI RELATIVI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO - COMPENSI RELATIVI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
I compensi per lavoro straordinario o festivo non costituiscono di regola elemento integrativo della retribuzione ai sensi dell'art 2121, primo comma, cod civ, in considerazione della loro natura transitoria, saltuaria ed eventuale: tuttavia, quando le prestazioni corrispondenti sono continuative ed obbligatorie, il compenso, previsto a forfait o meno, costituisce parte integrante della retribuzione ai fini della liquidazione dell'indennita di anzianita. (V 861'72, mass n 357075; 2570'71, mass n 353645; 1194'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)