Sez. 2, Sentenza n. 1523 del 21/04/1975 (Rv. 375124 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - INSUSSISTENZA DEL DIFETTO - CONDIZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - INSUSSISTENZA DEL DIFETTO - CONDIZIONE.*
La motivazione per relationem non si risolve in una omissione di motivazione quando il giudice dell'impugnazione abbia tenuto presenti le argomentazioni poste dal giudice di primo grado a base della decisione, facendole proprie e procedendo alla confutazione delle censure ad esse mosse con i motivi di gravame. (Conf 3000/73, mass n 366686).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)