Sez. L, Sentenza n. 610 del 30/01/1985 (Rv. 438824 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - RINNOVAZIONI DELLA CONSULENZA IN APPELLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE O DISSENSO DALLE STESSE - FACOLTÀ DISCREZIONALI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - RINNOVAZIONI DELLA CONSULENZA IN APPELLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE O DISSENSO DALLE STESSE - FACOLTÀ DISCREZIONALI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
Nelle controversie in tema di Invalidità pensionabile, il giudice del merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione delle indagini tecniche, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentirne, purché dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad un'attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno indotto al suo giudizio. (Conf 5121/81, mass n 415909; (Conf 4050/80, mass n 407963).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)