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Sez. L, Sentenza n. 4050 del 27/06/1980 (Rv. 407963 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - FACOLTATIVITA - LIMITI - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - AGGRAVAMENTO DELLE INFERMITA DENUNCIATE O NUOVE MALATTIE.*
Stato
decisa il 1980-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407963-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - FACOLTATIVITA - LIMITI - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - AGGRAVAMENTO DELLE INFERMITA DENUNCIATE O NUOVE MALATTIE.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n 533, la nomina del consulente tecnico in appello e divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi alle controversie individuali di lavoro, sia in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti domande di invalidita pensionabile, salvo, in ordine a queste ultime, che vengano in considerazione le situazioni descritte nell'art 149 disp att cod proc civ (nel testo di cui all'art 9 della legge predetta) e l'assicurato deduca e documenti che l'aggravamento delle malattie denunciate o l'insorgenza di nuove infermita non siano state tenute presenti dal primo giudice o si siano verificate nel corso del giudizio di appello, poiche, in tale ipotesi, si impone, di regola, il riscontro mediante una nuova consulenza tecnica della documentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio assunto. (Conf 2372/79, mass n 398688; (Conf 5785/78, mass n 395599).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)