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Sez. 2, Sentenza n. 4973 del 08/08/1986 (Rv. 447652 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - SOCIETÀ MUNITA DI PERSONALITÀ GIURIDICA - AZIONE PROPOSTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ESSA - ONERE PROBATORIO CIRCA TALE QUALITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE IN ORDINE AL RILIEVO DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1986-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447652-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - SOCIETÀ MUNITA DI PERSONALITÀ GIURIDICA - AZIONE PROPOSTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ESSA - ONERE PROBATORIO CIRCA TALE QUALITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE IN ORDINE AL RILIEVO DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.*

Quando è parte in causa una società munita di personalità giuridica, la persona fisica che stia in giudizio come legale rappresentante della società medesima, non ha l'Onere di provare tale qualità, che deve presumersi ad essa spettante, secondo lo ordinamento interno dell'ente, con la conseguenza che, in Mancanza di contraria risultanza dagli Atti già acquisiti, il giudice non può rilevare il difetto di legittimazione processuale della detta persona fisica. (V 4738/85, mass n 442163; (V 3591/85, mass n 441199; (Conf 6123/81, mass n 416919).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)