Sez. 3, Sentenza n. 6123 del 18/11/1981 (Rv. 416919 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - SOCIETÀ MUNITA DI PERSONALITÀ GIURIDICA - AZIONE PROPOSTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ESSA - ONERE PROBATORIO CIRCA TALE QUALITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE IN ORDINE AL RILIEVO DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - SOCIETÀ MUNITA DI PERSONALITÀ GIURIDICA - AZIONE PROPOSTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ESSA - ONERE PROBATORIO CIRCA TALE QUALITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE IN ORDINE AL RILIEVO DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.*
Quando è parte in causa una società munita di personalità giuridica, la persona fisica, che stia in giudizio e rilasci il mandato al difensore nella qualità di legale rappresentante della società medesima, non ha l'Onere di dimostrare tale veste, che deve presumersi ad essa spettante secondo l'ordinamento interno dell'ente. Ne consegue che al riguardo, in Mancanza di contraria deduzione della controparte (e di correlativa documentazione ex actis), il giudice non è tenuto a svolgere alcuna indagine e che il suo potere-dovere di rilevare, in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione processuale, può essere esercitato, soltanto sulla base degli Atti già acquisiti, o ritualmente prodotti dalla controparte che forniscano la prova contraria all'indicata presunzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)