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Sez. L, Sentenza n. 17982 del 16/12/2002 (Rv. 559278 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti leciti - Sottoposizione alla tutela dei rapporti di lavoro ex art. 3 legge n. 1369 del 1960 - Tipi di lavoro non esplicitamente previsti in tale disposizione - Inclusione - Fattispecie relativa al servizio di fattorinaggio e supporto viaggiatori appaltato dalle Ferrovie dello Stato a società esterna.
Stato
decisa il 2002-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559278-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Nell'ambito della disciplina dettata dalla legge n. 1369 del 1960 nella materia delle intermediazioni di mano d'opera, deve ritenersi che, in base al tenore letterale dell'art. 3, primo comma, di tale legge, altri tipi di lavoro, oltre a quelli di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti, ivi specificamente "compresi!, possano essere oggetto di appalto lecito, nel senso previsto dalla medesima norma e con la conseguenza che gli imprenditori appaltanti sono tenuti in solido con l'appaltatore a corrispondere ai dipendenti un trattamento non inferiore a quello spettante agli altri lavoratori (nella specie, relativa all'appalto del servizio di fattorinaggio e supporto viaggiatori affidato dalle Ferrovie dello Stato a società esterna, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., pur riconoscendo che il predetto servizio rientrasse fra le attività indicate dall'art. 3, primo comma, cit., e non configurasse in concreto un appalto illecito di mano d'opera, aveva tuttavia respinto, per carenza di prova, la domanda del lavoratore di superiore inquadramento).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)