Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 20/01/2006 (Rv. 588636 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 - Domanda - Termine e condizioni di proponibilità - Termine semestrale di decadenza - Ambito - Decorrenza - Definitività della decisione - Nozione - Decisioni non di merito idonee a definire il giudizio - Inclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La proposizione del giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, è subordinata dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come risulta dalla stessa epigrafe della disposizione ("Termine e condizioni di proponibilità"), alla sussistenza di uno specifico presupposto indicato nella "pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata", cui la norma ha aggiunto un termine finale costituito dalla scadenza del semestre decorrente dalla data in cui la decisione che lo conclude è divenuta definitiva. L'espressione "decisione definitiva" riproduce l'analoga espressione "decision interne definitive" contenuta nell'art. 35, paragrafo 1, della Convenzione CEDU, ed è rivolta a comprendere tutte indistintamente le tipologie di processo del quale sia ipotizzabile dolersi della durata non ragionevole ai sensi della legge n. 89 del 2001, sicché essa non può essere limitata alle sole sentenze di merito, ma deve intendersi riferita a qualsiasi provvedimento dopo il quale quel processo (o quella specifica fase di esso) debba ritenersi concluso e non più pendente. Il concetto di definitività della decisione ove si tratti di una sentenza di merito si identifica con il suo passaggio in giudicato, mentre, con riferimento alle sentenze meramente processuali ed in genere ai provvedimenti giurisdizionali idonei a porre formalmente termine al processo o ad impedire che dopo di esso il processo medesimo e/o il relativo segmento processuale che lo ha concluso possano considerarsi ancora pendenti, si correla non già alla effettiva realizzazione del diritto la cui tutela era stata invocata in quel processo (nel giudizio civile) ovvero al definitivo accertamento della pretesa punitiva statuale (in quello penale), bensì allo spirare del termine per la proposizione degli appositi rimedi onde rimuoverne gli effetti, quale che ne sia la denominazione (opposizione, reclamo, regolamento ecc.) e la conseguente peculiare disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)