Sez. 3, Sentenza n. 579 del 29/01/1982 (Rv. 418321 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - NATURA - NOZIONE - ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO - LIBERAZIONE DEL PROPONENTE DAL VINCOLO.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - NATURA - NOZIONE - ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO - LIBERAZIONE DEL PROPONENTE DAL VINCOLO.*
L'opzione di cui all'art. 1331 cod. civ. è un tipico negozio giuridico bilaterale, caratterizzato dal fatto che una delle parti assume l'Obbligo di mantenere ferma la propria dichiarazione, mentre l'altra parte rimane libera di accettare o meno la proposta, che non può essere revocata fino alla scadenza del termine convenuto o, qualora un termine non sia stato fissato dalle parti, fino alla scadenza del termine stabilito dal giudice. Pertanto, il proponente è liberato dal vincolo derivantegli dall'opzione qualora la accettazione della proposta gli pervenga dopo la scadenza del termine fissato. (V 5236/78, mass n 395001; (V 3341/77, mass n 386873).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)