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Sez. 3, Sentenza n. 44335 del 10/09/2015 Ud. (dep. 03/11/2015) Rv. 265345 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Struttura commerciale complessa - Suddivisione in più unità territoriali - Responsabilità penale del titolare dell'impresa - Criteri - Necessità di delega scritta al direttore della singola unità territoriale - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265345-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

In tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è per ciò solo responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega in forma scritta. (In motivazione, la S.C. ha, peraltro, precisato che resta salva la responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all'art. 43 cod. pen., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell'impresa, quali, per esempio, l'omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)