diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4369 del 25/03/2003 (Rv. 561392 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in sede penale - Opposizione dinanzi all'ufficio giudiziario penale di appartenenza del giudice emittente il provvedimento - Necessità - Proposizione dell'opposizione dinanzi al giudice civile - Improponibilità della domanda - Omessa declaratoria - Ricorso innanzi alla Cassazione civile - Ammissibilità - Cassazione senza rinvio - Necessità - Provvedimento di liquidazione degli onorari adottato dal collegio per i reati ministeriali di cui alla legge cost. n. 1 del 1989 - Natura di organo specializzato della giurisdizione ordinaria in materia penale di detto collegio - Conseguenze - Applicazione dei suddetti principi - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561392-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980, dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione davanti al tribunale o alla corte di appello penali ai quali il giudice stesso appartiene e contro l'ordinanza che definisce il procedimento è ammissibile il ricorso alla Corte di cassazione penale, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; qualora, invece, l'opposizione sia stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare l'improponibilità della domanda e se ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio - ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. - l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito. Detti principi si applicano anche nel caso di provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico emesso dallo speciale collegio cui la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha attribuito il potere di compiere indagini preliminari in ordine ai c.d. reati ministeriali, con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale, atteso che detto collegio ha natura non di giudice speciale, ma di organo specializzato della giurisdizione ordinaria in materia penale.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge Cost. 16/01/1989 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)