Sez. L, Sentenza n. 9626 del 20/05/2004 (Rv. 572970 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI | Usi aziendali - Formazione - Condizioni - Assetto normativo presupposto - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al riconoscimento di un complemento aggiuntivo di liquidazione a dipendenti prepensionati in base alla legge n. 257 del 1992.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI
L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, presuppone non già una semplice reiterazione di comportamenti ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo. Nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso il diritto di lavoratori prepensionati ai sensi della legge n. 257 del 1992 a percepire il "complemento aggiuntivo di liquidazione", sul presupposto che tale incentivo era stato corrisposto dall'azienda solo in occasione di prepensionamenti non agevolati da altri benefici di natura previdenziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2078
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)