Sez. 1, Sentenza n. 46269 del 24/10/2007 Cc. (dep. 12/12/2007) Rv. 238842 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Inserimento del detenuto nel circuito di elevato indice di vigilanza - Assimilabilità ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 14 bis e 41 bis ord. pen. - Esclusione - Ragioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il provvedimento di inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza), ove non ecceda la funzione tipica che gli è propria, non è in sé suscettibile di ledere diritti soggettivi e si sottrae quindi al controllo del Magistrato di sorveglianza, mentre possono costituire ammissibile oggetto di reclamo le singole disposizioni o gli atti esecutivi che siano in concreto lesivi dei diritti incomprimibili del detenuto.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)