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Sez. 1, Sentenza n. 5821 del 11/06/1998 (Rv. 516366 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359/92 - Riferimento alle possibilità legali ed effettive di edificazione - Edificabilità dell'area espropriata - Previsione in tal senso dello strumento urbanistico - Necessità - Edificabilità di fatto - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516366-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'edificabilità di un'area va ritenuta per il solo fatto che essa risulti tale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici, indipendentemente da ogni valutazione circa la cosiddetta "edificabilità di fatto", la quale può essere esclusa da limiti, quale l'obbligo di rispettare le distanze da costruzioni pubbliche, l'esigenza di possedere una superficie minima per ottenere la concessione edilizia, l'imposizione di prescrizioni dirette a tutelare interessi storici, artistici o archeologici, che esercitano la loro eventuale influenza solo in sede di determinazione in concreto dell'indennità di esproprio.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)