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Sez. 1, Sentenza n. 3839 del 17/04/1999 (Rv. 525494 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359 / 92 - Riferimento alle possibilità legali ed effettive di edificazione - Edificabilità dell'area espropriata - Relativa previsione dello strumento urbanistico - Sufficienza - Edificabilità di fatto - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1999-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525494-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'edificabilità di un'area va ritenuta per il solo fatto che essa risulti tale in base alle previsioni urbanistiche, indipendentemente da ogni valutazione circa la cosiddetta " edificabilità di fatto ", mentre eventuali cause di esclusione o di riduzione delle possibilità effettive di edificabilità non trasformano il terreno edificabile in terreno agricolo, ma, incidendo sulla sua concreta utilizzazione e, quindi, sul valore di mercato dell'immobile, assumono influenza solo in sede di liquidazione dell'indennità di espropriazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)