Sez. 3, Sentenza n. 13425 del 18/12/1992 (Rv. 480054 - 01)
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - Preavviso | Finalità - Opposizione ai singoli atti ex art. 617 secondo comma cod. proc. civ. - Termine perentorio - Decorrenza - "Dies a quo" - Fattispecie.
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - Preavviso
Nella esecuzione per consegna o rilascio, il termine perentorio per l'opposizione ai singoli atti, stabilito dal secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., non può mai decorrere da una data anteriore a quella dell'accesso nel quale l'ufficiale giudiziario abbia effettivamente iniziato le operazioni perché solo questo accesso configura il primo atto di esecuzione, e non il preavviso di rilascio comunicato dall'ufficiale giudiziario, che è predisposto solo per consentire all'esecutato di assistere alle operazioni, o l'eventuale precedente accesso nel quale l'ufficiale giudiziario abbia solo fissato altra data delle operazioni per l'impossibilità di darvi inizio immediatamente (nella specie, è stata ritenuta tempestiva, perché proposta entro il termine di cinque giorni dal secondo accesso, dopo il mero rinvio del primo, l'opposizione con la quale era stata eccepita l'inefficacia del precetto non seguito dall'inizio della esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notifica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)