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Sez. L, Sentenza n. 6526 del 04/11/1983 (Rv. 431242 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. CONCERNENTE L'OBBLIGO PER IL GIUDICE DI TENER CONTO DELLE INFERMITÀ E DEGLI AGGRAVAMENTI INTERVENUTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - POSSIBILITÀ DI TENER CONTO DI DETTI EVENTI IN SEPARATO GIUDIZIO PRIMA CHE IL PRIMO PROCEDIMENTO VENGA DEFINITO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIGETTO RELATIVA AL PRIMO PROCEDIMENTO INSTAURATO - INTRODUZIONE DI ALTRO GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DI ALTRA DOMANDA AMMINISTRATIVA, DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRIMA SENTENZA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431242-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. CONCERNENTE L'OBBLIGO PER IL GIUDICE DI TENER CONTO DELLE INFERMITÀ E DEGLI AGGRAVAMENTI INTERVENUTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - POSSIBILITÀ DI TENER CONTO DI DETTI EVENTI IN SEPARATO GIUDIZIO PRIMA CHE IL PRIMO PROCEDIMENTO VENGA DEFINITO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIGETTO RELATIVA AL PRIMO PROCEDIMENTO INSTAURATO - INTRODUZIONE DI ALTRO GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DI ALTRA DOMANDA AMMINISTRATIVA, DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRIMA SENTENZA - NECESSITÀ.*

L'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ. - stabilendo che, nelle controversie in materia d'Invalidità pensionabile, deve tenersi conto anche delle infermità e degli aggravamenti intervenuti nel corso del giudizio - implica che tali eventi non possano formare oggetto di separato giudizio finché il primo, in cui essi possono essere dedotti, non sia esaurito e comporta, perciò, l'inutilità della presentazione, in pendenza di detto giudizio, di una seconda domanda amministrativa. Tale domanda, se presentata, esaurisce i suoi effetti, anche come presupposto processuale, nell'ambito del giudizio in corso e, conclusosi questo con sentenza, passata in giudicato, di rigetto della domanda di pensione, non può aver valore di presupposto processuale ai fini della proponibilità di una nuova Azione giudiziaria (per il conseguimento della pensione) dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva del primo giudizio richiedendosi all'uopo la preventiva proposizione - successivamente alla formazione di detto giudicato - di una ulteriore domanda amministrativa con la conseguente impossibilità per l'assicurato di ottenere il riconoscimento della pensione d'Invalidità per il periodo compreso tra il passaggio in giudicato di detta sentenza e la presentazione di tale ulteriore domanda. (V 2587/83, mass n 427455; (V 6602/81, mass n 417455; (V 3624/81, mass n 414237; (contra 4663/83, mass n 429553).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)