Sez. L, Sentenza n. 4877 del 13/09/1982 (Rv. 422885 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGO DI RIVALSA - CLAUSOLA CONTENUTA IN ACCORDI AZIENDALI CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITÀ DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE A FAVORE DEI LAVORATORI - NULLITÀ - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGO DI RIVALSA - CLAUSOLA CONTENUTA IN ACCORDI AZIENDALI CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITÀ DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE A FAVORE DEI LAVORATORI - NULLITÀ - SUSSISTENZA.*
La clausola contenuta in accordi aziendali fra l'a.T.A.N. Ed i suoi dipendenti che preveda la corresponsione di un'indennità di rimborso di ricchezza mobile a favore dei lavoratori soggetti a tale tributo è nulla (con la conseguenza che l'emolumento non può essere incluso nella retribuzione pensionabile) per contrarietà a norme imperative, in quanto diretta a sottrarre all'imposizione fiscale i dipendenti, esentandoli dall'assoggettamento alla rivalsa prevista dall'art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645. (Conf 381/81, mass n 410845; (Conf 3494/79, mass n 399905; (Conf 3439/79, mass n 399853).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 838 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 838 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)