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Sez. L, Sentenza n. 381 del 16/01/1981 (Rv. 410845 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA RM - NULLITA - COMPUTO DI TALE INDENNITA NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO AZIENDALE FRA L'AZIENDA DELLE TRANVIE URBANE DI NAPOLI E I SUOI DIPENDENTI.*
Stato
decisa il 1981-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410845-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA RM - NULLITA - COMPUTO DI TALE INDENNITA NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO AZIENDALE FRA L'AZIENDA DELLE TRANVIE URBANE DI NAPOLI E I SUOI DIPENDENTI.*

La clausola contenuta in accordi aziendali che prevede la corresponsione di un'indennita di rimborso di ricchezza mobile a favore dei dipendenti soggetti a tale tributo - in quanto diretta a sottrarre all'imposizione fiscale il dipendente, esentandolo dallo assoggettamento alla rivalsa prevista dall'art 127 del tu n 645 del 1958 (e, anteriormente, dall'art 2 del RDL 30 gennaio 1933 n 18) - e affetta da nullita assoluta ex art 1418 cod civ (la quale, ex art 1421 stesso codice, e rilevabile d'ufficio ed e opponibile anche da parte di terzi), perche in contrasto non solo con le norme fiscali predette, ma anche con il principio contenuto nell'art 53 della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita contributiva. Pertanto, la suddetta indennita non puo configurarsi quale componente della retribuzione pensionabile ai sensi degli artt 20 e 21 della legge 28 luglio 1961 n 838 (sostituiti dagli artt 5 e 7 della legge 29 ottobre 1971 n 889). (il principio e stato enunciato in riferimento alla clausola dello art 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938 e dell'art 27 dello accordo aziendale 6 dicembre 1962 - entrambi intervenuti fra la azienda delle tranvie urbane di Napoli ed i suoi dipendenti - e dell'art 5 dell'accordo nazionale del 23 novembre 1946 per la perequazione ed il trattamento economico degli autoferrotranvieri ed internavigatori). (Conf 3494/79, mass n 399905; (Conf 3439/79, mass n 399853; (Conf 1018/79, mass n 397214).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Regio Decr. Legge 30/01/1933 num. 18 art. 2, Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, Contr. Coll. 23/11/1946 num. 5, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 838 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 838 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)