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Sez. 3, Sentenza n. 1785 del 18/03/1982 (Rv. 419642 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI NON AGGRAVARE IL PREGIUDIZIO SUBITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419642-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI NON AGGRAVARE IL PREGIUDIZIO SUBITO - LIMITI.*

Il creditore ed il danneggiato hanno bensì il dovere, a norma dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. richiamato dall'art. 2056 cod. civ., di non aggravare con il proprio fatto il pregiudizio subito, ma non hanno l'Obbligo di svolgere un'attività straordinaria e gravosa e di anticipare spese cui non sono tenuti. (Conf 3423/78, mass n 392882; (Conf 1898/79, mass n 398292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)