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Sez. 3, Sentenza n. 1972 del 22/02/2000 (Rv. 534210 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI) | Atti e provvedimenti amministrativi generali e regolamenti - Rispettiva nozione - Regolamenti di competenza ministeriale - Parere del Consiglio di Stato e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri - Necessità - Denominazione formale di regolamento - Omissione - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Decr. Min. Finanze 20 luglio 1990, concernente, tra l'altro, i criteri di aumento dei canoni di locazione di immobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato - Pronuncia giurisdizionale caducatoria di disposizione regolamentare - Effetti - Efficacia nei confronti di tutte le fattispecie concrete riconducibili alla previsione della disposizione caducata - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534210-01

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI)

A differenza degli atti e provvedimenti amministrativi generali - che sono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili -, i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza. Tale natura regolamentare deve riconoscersi, con riguardo sia alla sua finalità, sia al contenuto, al decreto del Ministero delle Finanze del 20 luglio 1990, contenente, tra l'altro, i criteri di aumento dei canoni di locazione di immobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato, a nulla rilevando in contrario la circostanza, meramente formale, della mancata attribuzione al decreto in questione della denominazione di regolamento, dovendosi avere essenzialmente riguardo, ai fini del riconoscimento di detta natura, al contenuto dell'atto. Ne deriva che detto decreto era soggetto alla osservanza del modello procedimentale di cui all'art. 17 della legge n. 400 del 1988, che, invece, non ha rispettato, essendo stato emesso senza il parere del Consiglio di Stato e senza la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. La conseguente pronuncia di annullamento, emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, deve necessariamente spiegare effetti nei confronti di tutte le fattispecie concrete riconducibili alla previsione della norma caducata, salvo che tale effetto sia precluso dalla mancata impugnazione del provvedimento, emesso in attuazione del regolamento di cui si tratta, ovvero dal giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., DM Finanze 20/07/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)