Sez. 1, Sentenza n. 18234 del 22/08/2006 (Rv. 591536 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Sentenza della Corte di cassazione decidente la causa nel merito - Contrasto con altra precedente sentenza avente fra le stesse parti autorità di cosa giudicata - Impugnabilità ai sensi dell'art. 395, numero 5, cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI
Contro la sentenza della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., l'impugnazione per revocazione è ammissibile anche ai sensi dell'art. 395, numero 5, cod. proc. civ., per far valere la contrarietà di detta sentenza ad altra precedente avente tra le medesime parti autorità di cosa giudicata. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha peraltro dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse in applicazione del principio per cui, in ipotesi di contrasto di giudicati, prevale il secondo giudicato, sempre che quest'ultimo non sia stato sottoposto a revocazione; e ciò in quanto, nella specie, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata per revocazione, liquidando una minor somma a titolo di indennità di espropriazione a carico del Comune, conteneva un accertamento più favorevole all'ente locale ricorrente rispetto a quello recato dal primo giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 5, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)