Sez. 6, Sentenza n. 28003 del 26/03/2014 Cc. (dep. 27/06/2014) Rv. 262043 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro preventivo - Provvedimenti inerenti a poteri e operato dell'amministratore giudiziario - Appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. - Esclusione - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice che procede in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono impugnabili davanti giudice dell'appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)