Sez. L, Sentenza n. 13097 del 08/09/2003 (Rv. 566640 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei suoi presupposti - Conseguenze - Inefficacia - Fattispecie in tema di domanda per prestazioni assistenziali proposta alternativamente nei confronti del Ministero dell'Interno e del Tesoro.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Qualora l'ordine di integrazione del contraddittorio sia emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione esso è privo di effetti.(In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva dichiarato l'appello inammissibile per mancato rispetto di un ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei suoi presupposti, in quanto la parte aveva proposto domanda per pensione di invalidità convenendo in giudizio, alternativamente, Ministero dell'Interno e Ministero del Tesoro, la sentenza di condanna era stata emessa nei confronti del solo Ministero dell'Interno in quanto unico legittimato passivo, ed il suddetto ministero aveva proposto appello evocando in giudizio solo la originaria ricorrente, mentre il giudice di appello aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero del Tesoro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)