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Sez. 1, Sentenza n. 7915 del 06/08/1990 (Rv. 468608 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONI RESE DALLE PARTI - RILEVANZA - ESTREMI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468608-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONI RESE DALLE PARTI - RILEVANZA - ESTREMI - LIMITI.*

La pronuncia di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., non postula - pur dopo la modifica introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia, che ha sostituito l'espressione "specifiche circostanze" al termine "indizi - l'acquisizione di elementi forniti di un grado elevato di efficacia probatoria, tali da evidenziare un esito positivo certo o comunque una accentuata probabilità di accoglimento della domanda, ma richiede solo il concorso di circostanze che, in seguito ad un'indagine di tipo delibativo, valgano a convincere il giudice della probabilità che essa, in base alle prove da acquisire nel successivo giudizio di merito, sia riconosciuta fondata. Ai fini del relativo apprezzamento sono utilizzabili, anche in via esclusiva, le dichiarazioni rese dalle parti, ove da esse possano essere enucleate presunzioni idonee e sufficienti a far apparire probabile l'esito positivo del giudizio, a ciò non ostando il disposto dell'art. 269, ultimo comma, cod. civ. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - riguardando tale norma soltanto il giudizio successivo a cognizione piena. (Conf 2009/90, mass n 465847; (Conf 737/90, mass n 465125; (Conf 3630/89, mass n 463581; (Conf 3629/89, mass n 463579; (Conf 1668/88, mass n 457691).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)