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Sez. 3, Sentenza n. 8358 del 23/09/2014 Cc. (dep. 25/02/2015) Rv. 262639 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Revisione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 - Presupposti - Soggetto impugnante nel giudizio di revisione - Necessità che sia stato parte del giudizio concluso con la sentenza emessa dalla Corte Edu alla quale occorre conformarsi - Sussistenza - Effetti delle cosiddette "sentenze pilota" della Corte Edu - Ambito di efficacia - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262639-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

La nuova ipotesi di revisione, introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011, presuppone che la decisione della Corte Edu cui sia necessario conformarsi sia stata emessa in un giudizio in cui il soggetto impugnante ex artt. 629 e ss. cod. proc. pen. abbia rivestito la qualità di parte, dovendo escludersi che gli effetti delle cosiddette "sentenze pilota" della Corte di Strasburgo si estendano al di là dei limiti soggettivi dello Stato parte in causa. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione finalizzata ad ottenere la applicazione dei principi affermati dalla Corte Edu nei confronti di uno stato diverso da quello italiano).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)