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Sez. U, Sentenza n. 166 del 19/03/1999 (Rv. 524303 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Commissario "ad acta" nominato a seguito del giudizio di ottemperanza - Produzione di danno erariale - Responsabilità - Accertamento - Giurisdizione - Della Corte dei Conti - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524303-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

Il Commissario "ad acta", agendo in vece dell'Amministrazione inadempiente, si inserisce, ancorché in via provvisoria, nella suddetta organizzazione amministrativa ed instaura con quest'ultima - sotto il profilo funzionale - un occasionale rapporto di servizio, dal momento che la sua attività, pur fondandosi sull'ordine contenuto nella decisione emanata in sede di ottemperanza, è praticamente la stessa che avrebbe dovuto essere prestata dall'amministrazione. Da ciò consegue la ricorrenza di tutti gli elementi tipici (rapporto di servizio e gestione di pubbliche risorse nell'esercizio di una funzione pubblica) che, nel concorso di un procurato danno erariale, determinano, ai fini del relativo giudizio di accertamento e della valutazione della colpevolezza del comportamento, l'assoggettamento alla giurisdizione del giudice contabile.

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)