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Sez. U, Sentenza n. 21293 del 03/11/2005 (Rv. 586128 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Domanda di revisione prezzi - Giurisdizione dell'a.g.o. - Presupposto - Riconoscimento da parte della P.A. appaltante - Necessità - Provenienza da organi a tanto abilitati - Necessità - Riconoscimento mediante comportamenti della p.a. - Contestazione della provenienza da organi non legittimati - Onere della parte interessata - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586128-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In materia di appalto di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore che chiede la revisione del prezzo ha consistenza di diritto soggettivo, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nel caso in cui l'amministrazione appaltante abbia riconosciuto il relativo diritto mediante atto formale o comportamento concludente proveniente da organi a tanto abilitati; tuttavia, in presenza di riconoscimento mediante comportamento (nella specie pagamento di anticipi a titolo di revisione prezzi), grava sulla parte interessata l'onere di allegare la ascrivibilità di detto comportamento ad organi non muniti dei relativi poteri decisionali.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)