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Sez. U, Sentenza n. 21294 del 03/11/2005 (Rv. 586129 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Domanda di revisione prezzi - Giurisdizione dell'a.g.o. - Presupposto - Riconoscimento da parte della P.A. appaltante - Riconoscimento mediante meri comportamenti espliciti - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586129-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Ai fini del riparto della giurisdizione sulla domanda di compenso per revisione prezzi di appalto di opera pubblica, la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo - con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo - nella fase nella quale la P.A. appaltante è chiamata a riconoscere oppure a negare la pretesa revisionale, giacché il potere pubblicistico, dopo che è stato positivamente esercitato, si deve ritenere consumato, con l'effetto di dare luogo a posizioni di diritto soggettivo in capo al privato, tutelabili davanti al giudice ordinario; tale potere peraltro, può essere esercitato sia attraverso atti formali, sia attraverso comportamenti in tal senso. (Nella fattispecie, la S.C. ha considerato avvenuto tale riconoscimento perché la p.a. si era difesa in giudizio sul merito della domanda avversaria, il cui presupposto - ossia la spettanza in astratta del compenso - era ormai incontrastato).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)