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Sez. 3, Sentenza n. 6758 del 17/05/2001 (Rv. 546724 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO | Necessità - Opera realizzata dal detentore del bene - Applicabilità della normativa dell'art. 936 cod. civ. - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546724-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO

La normativa dell'art. 936 cod. civ. postula che autore delle opere realizzate su suolo altrui sia un terzo e, pertanto, non potendo qualificarsi come tale il titolare di qualsiasi diritto, di natura reale od obbligatoria avente ad oggetto il fondo su cui l'opera sia stata eseguita, la normativa suddetta non si applica quando l'autore delle opere sia detentore dell'immobile per essere questi assegnatario o parte di un contratto preliminare di vendita concluso con il proprietario del bene. Conseguentemente non deroga al principio secondo cui il proprietario dell'immobile acquista anche la proprietà delle cose che vi vengano incorporate, il fatto che responsabili di tale incorporazione siano stati i detentori dell'immobile medesimo (Nella specie, la S.C., enunciando il detto principio, ha ritenuto il proprietario dell'edificio responsabile del danno prodotto dal crollo di un cancello automatico, fatto istallare dagli assegnatari di porzioni di esso per essere stati immessi gli stessi nel possesso del bene a seguito di contratto preliminare di vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 922

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)