Sez. 3, Sentenza n. 5842 del 24/03/2004 (Rv. 571467 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO | Concessione "ad aedificandum" in favore di privati - Scadenza della concessione - Conseguenze - Demolizione delle opere o acquisto delle stesse da parte dello Stato (art. 49 cod. nav.) - Disciplina ex art. 47 R.D. 726/1895 - Facoltà derogatoria di costituzione di diritti reali a favore del privato alla scadenza della concessione non rinnovata dalla P.A. - Sussistenza. - Esclusione.
DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO
In tema di demanio marittimo, l'art. 49 cod. nav., nello stabilire, con riferimento ai beni edificati su suolo demaniale in concessione, che in mancanza di diversa previsione alla scadenza di quest'ultima le opere non amovibili restano acquisite allo Stato, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, da un canto costituisce espressione del generale principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., e, d'altro canto, deroga al disposto del successivo art. 936, che riconosce il diritto all'indennizzo per il costruttore in caso di ritenzione delle opere da parte del proprietario); e va interpretato (atteso che il c.d. "rinnovo" è propriamente una nuova concessione, in quanto la scadenza del termine ne comporta l'automatica estinzione con conseguente insorgenza per l'Amministrazione del dovere di provvedere autonomamente al riguardo, sia pure nel rispetto dell'eventuale diritto di preferenza eventualmente spettante al precedente concessionario ai sensi dell'art. 37, terzo comma, cod. nav.) nel senso che tale accessione si verifica, "ipso iure", al termine del periodo di concessione.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 49, Cod. Navig. art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)