Sez. 1, Sentenza n. 5540 del 20/06/1997 (Rv. 505339 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Simulazione relativa di un contratto - Pluralità di partecipanti al negozio - Partecipazione al giudizio quali litisconsorti - Necessità - Condizioni - Vendita contestuale di quote di immobile in comunione dissimulata da atto di conferimento di procura a vendere da parte dei comproprietari - Azione di simulazione proposta per far dichiarare l'inefficacia del trasferimento della singola quota di uno dei comproprietari nei confronti del fallimento del medesimo - Partecipazione degli altri comproprietari al giudizio di simulazione - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)
Con riguardo all'azione diretta a far dichiarare la simulazione di un atto di conferimento di potere rappresentativo in quanto dissimulante una vendita di immobile all'apparente procuratore, la pluralità dei comproprietari dell'immobile conferenti la procura impone la presenza di tutti in giudizio quali litisconsorti necessari allorquando la domanda miri a far accertare l'esistenza di un contratto dissimulato avente ad oggetto la vendita congiunta del bene loro appartenente pro indiviso, unitariamente considerato, e non anche nell'ipotesi in cui, venendo dedotta la simulazione quale presupposto della dichiarazione di inefficacia (contestualmente richiesta) nei confronti dell'attore del trasferimento della sola quota di uno dei comproprietari, la relativa domanda abbia ad oggetto, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, l'accertamento dell'esistenza di distinte seppur contestuali alienazioni delle quote di proprietà, giacché essa in tale ipotesi sotto il profilo oggettivo non si estende alla quota dell'altro comproprietario e non coinvolge quest'ultimo sotto il profilo soggettivo. (Nella specie trattavasi di azione di simulazione proposta dal curatore del fallimento di uno dei conferenti la procura, contestualmente all'azione revocatoria relativa alla quota dell'immobile spettante al fallito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)